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LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI |
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| SITO TESTUALE | Liceo tradizionale | Linguistico | Scientifico "Brocca" | GLI ORARI | DOVE SIAMO | |
REGOLAMENTO DI DISCIPLINATesto integrato con quello vigente attualmentePremessa: Doveri scolastici dello studenteArt. 1- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di Istituto Nel caso di assenze prolungate, anche se dovute a motivi di salute, dovranno recuperare al più presto il programma svolto, seguendo le indicazioni dei docenti. Ciò al fine di evitare che le assenze possano incidere negativamente sul giudizio finale. Art. 2- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi. Art. 3- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica, anche nelle iniziative all'esterno della scuola. Art. 4- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni di sicurezza ed organizzative vigenti in tutte le circostanze, ivi comprese assemblee, uscite didattiche e viaggi d'istruzione . Art. 5- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo tale da non arrecare danno al patrimonio della scuola. Art. 6- Gli studenti condividono le responsabilità di rendere e mantenere accogliente e decoroso l'ambiente scolastico e di averne cura quale fattore dei qualità della vita della scuola e si impegnano a collaborare al mantenimento delle condizioni ottimali di sicurezza. Titolo I: Disposizioni generaliArt. 7- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni disciplinari non hanno una ricaduta automatica sulla valutazione del profitto ma possono condizionare l'attribuzione del credito scolastico secondo le deliberazioni del Collegio e dei Consigli di classe ed hanno rilevanza sul voto di condotta. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa ed ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è consentita la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzione alternativa). Art. 8- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità. Art. 9- I rapporti con l'Autorità Giudiziaria e i servizi sociali, in caso di reati commessi o attribuiti agli studenti, sono di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico in virtù dell'obbligo di denuncia derivante dall'art. 361 c.p. Titolo II: Infrazioni disciplinariArt. 10- Le infrazioni disciplinari sono distinte in lievi (che non comportano l'allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica) e gravi (che ne comportano, di norma, l'allontanamento). Le infrazioni sono
rilevate dai docenti in servizio nella classe nell'ora in cui queste vengono commesse, con annotazione a margine del
registro di classe. Art. 11- Capo I: Infrazioni lieviConfigurano infrazioni lievi i comportamenti relativi alla violazione dei doveri descritti in funzione dei criteri sottoindicati: Frequenza Regolare: assenze frequenti e/o ingiustificate, assenze finalizzate ad evitare verifiche orali o scritte, ritardi e uscite anticipate non consentite preventivamente, ovvero ingiustificate o strategiche, negligenza nell'ottemperanza dei doveri scolastici, ritardi o assenza in classe al cambio dell'ora, disturbo in classe durante le lezioni o le verifiche, allontanamento arbitrario dall'aula, soste prolungate nei corridoi e nei servizi igienici. La sanzione è proposta all'organo collegiale competente, nella prima riunione utile, con comunicazione formale del Dirigente Scolastico, quando si siano rilevate, attraverso annotazione sul registro di classe, tre infrazioni, anche di diverso tipo, negli ultimi 30 giorni. Rispetto per gli altri: uso di termini offensivi tra studenti, interventi inopportuni e interruzioni durante le lezioni, non rispetto del materiale e delle cose altrui, schiamazzi e disturbo durante la ricreazione o negli spostamenti verso la palestra o i laboratori, consumazione di cibi o bevande durante le lezioni, utilizzo del cellulare, i-pod, CD ecc., nelle ore di lezione, atti o comportamenti scorretti nei confronti di altri studenti. La sanzione è proposta al Consiglio di classe, con la stessa procedura, di cui al comma precedente, quando si siano rilevate formalmente due infrazioni negli ultimi 30 giorni. Rispetto delle regole e delle norme di sicurezza: violazione delle disposizioni diramate con le circolari interne, violazioni dei regolamenti di utilizzo dei laboratori o delle regole comunicate dal docente che non abbiano procurato danno a persone o a cose, parcheggi fuori dagli spazi consentiti, uso dell'ascensore senza autorizzazione, distribuzione, all'interno della scuola, di materiale comunque non consentito dai regolamenti o dalla Legge. La sanzione è proposta, con la medesima procedura, alla prima infrazione rilevata formalmente. Rispetto delle strutture e delle attrezzature: scritte o incisioni sulle sedie, sui banchi, sulle porte o sui muri, pubblicità e comunicazioni fuori dagli spazi utilizzabili o comunque non autorizzata, danneggiamenti non volontari dovuti a incuria, negligenza, imprudenza o trascuratezza, ambienti lasciati sporchi o in disordine. La sanzione è proposta, con la stessa procedura, alla prima infrazione rilevata formalmente. Capo II: Infrazioni graviConfigurano infrazioni gravi i comportamenti sottoindicati relativi alla violazione dei doveri descritti sulla base dei medesimi criteri nonché la recidiva delle violazioni lievi già sanzionate con l'ammonizione scritta. La sanzione è proposta all'organo collegiale competente, con la stessa procedura prevista per le infrazioni lievi, alla prima infrazione rilevata. Frequenza regolare: contraffazione di firma, falsificazione di atti o documenti, allontanamento arbitrario dalla scuola; istigazione ad effettuare assenze al fine di evitare lezioni o verifiche. Turbativa dell'attività della classe. Assenze collettive. Rispetto degli altri: utilizzo di termini gravemente offensivi nei confronti di studenti, docenti o terzi; turpiloquio; ricorso alla intimidazione o alla violenza; atti emulativi o bullismo, propaganda e teorizzazione della discriminazione razziale, religiosa, politica e culturale, in qualsiasi forma, nei confronti di altre persone; furto; lancio di oggetti contundenti o pericolosi; utilizzo del cellulare durante le verifiche; utilizzo della rete internet dei laboratori o delle postazioni esistenti nella scuola per finalità non consentite espressamente dai regolamenti interni; detenzione o diffusione di materiale pornografico; effettuazione di riprese o foto nella scuola non espressamente autorizzate; detenzione di strumenti o arnesi atti ad offendere; comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui. Rispetto delle regole e delle norme di sicurezza : violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti interni comunque denominati (laboratori, visite guidate e viaggi d'istruzione, degli OOCC o della rappresentanza studentesca ecc.) o delle consegne nelle aule e negli spazi attrezzati ovvero durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, i soggiorni studio ecc.; ostacolo o boicottaggio delle esercitazioni previste nel piano di esodo; introduzione nella scuola di alcolici o sostanze stupefacenti; favoreggiamento nell'intrusione di estranei nell'edificio scolastico; inosservanza o elusione del divieto di fumare nei locali della scuola; introduzione o distribuzione di materiali comunque proibiti dalla legge. Rispetto delle strutture e delle attrezzature: danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature, atti vandalici; furto di beni della scuola; uso o duplicazione di software privi di licenza d'uso. Costituiscono inoltre infrazione disciplinare tutti quei comportamenti riconducibili a fattispecie di reato (delitti e contravvenzioni) previste nel codice penale e nelle leggi speciali in materia penale, commessi dagli studenti, a danno di terzi o tra di loro, a scuola o nel corso di attività esterne, cui la scuola abbia dato la propria adesione o comunque partecipi con gli studenti. L'azione disciplinare e quella eventuale penale non escludono l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ove ne ricorrano i presupposti. Titolo III: SanzioniArt. 12- Capo I: sanzioni nei casi di infrazioni lievi:Fatta salva la facoltà di richiedere la commutazione della sanzione all'Organo di garanzia e l'obbligo del risarcimento del danno se rilevato e quantificato, le sanzioni previste sono le seguenti, strutturate secondo il principio di progressività:
Le sanzioni disciplinari per infrazioni lievi possono essere valutate dai Consigli di Classe ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nel triennio nonché ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Capo II: sanzioni nei casi di infrazioni gravi:Fatta salva la facoltà di richiedere la commutazione della sanzione all'Organo di garanzia e l'obbligo del risarcimento del danno se rilevato e quantificato, le sanzioni previste sono le seguenti, strutturate secondo il principio di progressività:
Capo III: caratteristiche formali delle sanzioniLe sanzioni devono possedere i seguenti requisiti formali:
Titolo IV: Gli Organi competentiArt. 13- L'avvertimento scritto e l'ammonizione scritta sono comminati, con atto formale, riportato sul registro di classe, sentito lo studente interessato, dal Dirigente Scolastico o suo delegato, previa rilevazione della nota disciplinare o della relazione del docente che ha rilevato l'infrazione. I provvedimenti sono comunicati ai consigli di classe, a cura del coordinatore, per le possibili valutazioni ai fini dell'attribuzione del voto di condotta ovvero ai fini dell'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale per le classi del triennio. Art. 14- La censura e l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono comminate dal Consiglio di Classe. Lo studente o il genitore direttamente interessati al procedimento non possono far parte del Consiglio nella fase della decisione. Il Consiglio di classe valuterà i fatti ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e dell'attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio. Art. 15- Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi quello fino al termine
delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono adottate dal Consiglio
d'Istituto. Art. 16- Per motivi di particolare gravità e urgenza il provvedimento disciplinare, incluso l'allontanamento dalle lezioni e il riaffidamento alla famiglia fino a 5 giorni, può essere comminato dal Dirigente Scolastico. L'organo competente dovrà comunque pronunciarsi entro lo stesso termine. Titolo V: Il procedimento e le impugnazioniCapo I:Il procedimentoArt. 17- Il procedimento disciplinare inizia con la nota disciplinare comminata dal docente di classe ovvero con una relazione scritta del docente o altro personale della scuola se l'infrazione è stata rilevata al di fuori della classe. La segnalazione può essere fatta anche dal personale non docente o da terzi. La procedura prevede una esauriente istruttoria, nel corso della quale vengono acquisiti gli elementi conoscitivi necessari, l'audizione dello studente con la presenza dei genitori anche per l'acquisizione di ulteriori informazioni a difesa. Se lo studente è maggiorenne è possibile comunque acquisire la disponibilità dei genitori ad essere sentiti. Art. 18- Se la decisione è di competenza di un organo collegiale, questi è tenuto a sentire direttamente lo studente e i suoi genitori, se lo studente è minorenne. È facoltà dei genitori dello studente maggiorenne chiedere di essere sentiti dall'Organo competente. Esaurita la fase istruttoria e sentiti gli interessati, l'Organo competente provvede alla decisione motivata. La sanzione deve essere congruente con l'oggettiva gravità del fatto secondo il principio di proporzionalità. Art. 19- L'organo collegiale decide a maggioranza semplice dei presenti, accertato il numero legale per la validità della riunione. L'astensione è considerata voto contrario alla proposta di sanzione formulata. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Art. 20- La sanzione viene comunicata, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla decisione, allo studente e ai suoi genitori con provvedimento formale, a cura del Dirigente Scolastico. Capo II: Le impugnazioniArt. 21- Contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e al fine di salvaguardare il diritto di difesa degli studenti è ammessa impugnativa, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. Entro lo stesso termine può essere proposta, da parte dello studente o dei suoi genitori se minorenne, l'istanza di commutazione della sanzione, fatti salvi gli obblighi all'eventuale risarcimento e l'obbligatorietà dell'azione penale nel caso di reati denunciati. Nelle more dei termini dell'impugnativa e della conseguente decisione da adottarsi entro 10 giorni dalla sua proposizione la sanzione è sospesa ad eccezione di quelle previste al punto b), c), d), capo II, dell'art. 13. Art. 22- La mancata decisione dell'Organo di garanzia, regolarmente convocato, entro i termini previsti implica la conferma della decisione adottata. Art. 23- L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, un docente, un genitore e uno studente. È presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal 1^ collaboratore. Il Dirigente affida ad uno dei componenti il compito di redigere il verbale. Il docente e il genitore componenti l'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio d'Istituto tra i rappresentanti eletti nel Consiglio stesso o tra componenti dei Consigli di classe. Lo studente è designato dal Comitato studentesco a maggioranza semplice. Dovrà essere designato altresì almeno 1 componente supplente per ogni componente. Art. 24- Le decisioni adottate dall'Organo di Garanzia sono valide anche se non sono presenti tutte le componenti di cui all'art. 23. Se questo non dovesse verificarsi trova applicazione l'art. 22. Art. 25- L'Organo di garanzia, accertato il numero legale per la validità della riunione, decide a maggioranza semplice dei presenti se accogliere o respingere la richiesta ovvero riformare la sanzione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Ogni componente presente deve esprimere la sua posizione in merito alla decisione dell'impugnativa: l'astensione dal voto non è ammessa e comunque è considerata come un voto di rigetto dell'istanza. Art. 26- Non può presenziare alla riunione il componente che sia parte o che abbia interesse personale e diretto al procedimento ovvero che sia parente o affine, entro il terzo grado, con chi ha proposto l'impugnativa o con altro componente dell'organo di garanzia. In tali casi parteciperà alla riunione il membro supplente della componente interessata. Le decisioni adottate in violazione del presente articolo sono nulle e trova pertanto applicazione l'art. 22. La nullità deve essere dichiarata con atto formale, non suscettibile di impugnativa, dal Dirigente Scolastico. Art. 27- L'Organo di Garanzia decide sui conflitti che dovessero sorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del presente regolamento. Chiunque vi abbia interesse può avanzare richiesta in tal senso. La decisione dell'Organo di garanzia ha valore di interpretazione definitiva. Art. 28- Chiunque vi abbia interesse, qualora rilevi nei regolamenti scolastici violazioni delle norme primarie (Statuto degli studenti) può proporre reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale entro il termine di 15 giorni dal provvedimento formale che ha consentito di rilevare la violazione. La decisione è adottata subordinatamente al parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale. Art. 29- La composizione, le procedure e i termini per le decisioni dell'Organo di Garanzia Regionale sono determinate dall'Ufficio Scolastico Regionale, con regolamento. Art. 30- È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati ad esperire l'impugnativa avverso atti amministrativi definitivi nei termini e modi di legge. Titolo VI: Il patto educativo di corresponsabilitàArt. 31- Con l'iscrizione al Liceo gli studenti e i loro genitori accettano di condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa ed in particolare i principi educativi della licealità. Al tempo stesso assumono gli impegni previsti ed enucleati nel regolamento a carico di tutti i soggetti che collaborano per le finalità educative del Liceo: scuola, genitori, studenti. Art. 32- Ognuna delle componenti sopra indicate (personale scolastico, genitori e studenti) è tenuta ad una "alleanza educativa" che coinvolge tutti secondo il proprio ruolo e le proprie responsabilità. Art. 33- I contenuti del patto educativo di corresponsabilità sono esplicitati nel Regolamento d'istituto (art. 10). Norme transitorie e finaliArt. 34- Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti. Approvato dal Collegio dei docenti il 4 dicembre 2008
Regolamento interno delle rappresentanze studentescheParte I - Finalità del RegolamentoArt.1) Informazione Il presente Regolamento rappresenta un'integrazione del regolamento d'istituto e deve essere consegnato ai rappresentanti di classe e d'istituto degli studenti al momento della loro proclamazione. Art.2) Funzione Il presente Regolamento spiega e regola il funzionamento delle attività di rappresentanza studentesca e sancisce i diritti e i doveri di tutti i rappresentanti degli studenti verso la propria scuola. Art.3) Utilizzo Ogni componente di rappresentanza scolastica può segnalare al Consiglio d'Istituto la mancata applicazione del presente Regolamento che sostituisce le norme di regolamentazione in materia di rappresentanza studentesca. Parte II - Rappresentanze studentescheArt.4) Rappresentanti di classe I rappresentanti di classe sono studenti eletti annualmente all'interno di ogni classe. Sono un punto di riferimento per la classe. Fanno da mediatori nei rapporti con i rappresentanti d'istituto degli studenti, gli insegnanti e gli alunni, Raccolgono le opinioni e le istanze della loro classe elaborando una posizione comune nel rispetto delle minoranze. Si fanno promotori e sostenitori delle richieste e delle iniziative della loro classe. Art.5) Rappresentanti d'istituto degli studenti I Rappresentanti d'istituto degli studenti sono studenti eletti annualmente tra tutti gli studenti secondo le normative vigenti. Raccolgono le opinioni e le istanze di tutti gli studenti di fronte alle altre componenti della scuola elaborando una posizione comune, nel rispetto delle minoranze. Hanno inoltre diritto di voto all'interno del Consiglio d'istituto. Parte III - Assemblea di classeArt.6) Definizione L'assemblea di classe è uno spazio di confronto libero in orario curricolare organizzato dagli studenti e regolato dalla normativa vigente. Art.7) Spazio di assemblea Ogni classe può richiedere fino a due ore di lezione mensili per l'assemblea di classe dopo che sono avvenute le elezioni dei rappresentanti di classe. Art.8) Flessibilità dello spazio di assemblea Lo spazio dell'assembla di classe può essere suddiviso in un'assemblea dalla durata di due ore consecutive o di due assemblee dalla durata di un'ora ciascuna per ogni mese. Art.9) Assemblea di classe elettorale La Scuola predispone due ore di assemblea di classe nel giorno delle votazioni dei rappresentanti di classe, valide come assemblea di classe per quel mese. In tale assemblea viene consentita la propaganda dei candidati e svolte le votazione per i nuovi rappresentanti di classe. Art.10) Richiesta L'assemblea deve essere richiesta compilando il relativo modulo, reperibile in segreteria, e deve essere presentata almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta all'insegnante avente lezione in tale data. È compito dei rappresentanti di classe compilare il modulo, indicando data, ora di lezione, punti dell'ordine del giorno, firme di almeno dieci studenti, e farlo avere puntualmente all'insegnante dell'ora. Successivamente i rappresentanti di classe devono rendere nota al Dirigente Scolastico, o ai suoi collaboratori, la richiesta di assemblea di classe. L'insegnante non può rifiutarsi di concedere un'assemblea di classe, fatto salvo i casi in cui abbia precedentemente fissato in tale data una verifica scritta o che la richiesta di assemblea sia stata presentata in ritardo. Art.11) Limitazioni sulla scelta dell'ora di assemblea Gli studenti possono scegliere liberamente le ore che preferiscono per l'assemblea di classe, tuttavia devono attendere 40 giorni, o che siano state effettuate almeno tre ore di assemblea di classe con altri insegnanti, prima di poter richiedere una seconda l'assemblea allo stesso insegnante quando a questo è stata già chiesta un'assemblea dalla durata di un'ora di lezione oppure devono attendere 60 giorni, o che siano state effettuate almeno quattro ore di assemblea di classe con altri insegnanti, prima di poter richiedere una seconda l'assemblea allo stesso insegnante quando a questo è stata già chiesta un'assemblea dalla durata di due ore di lezione. Gli studenti sono invitati a effettuare una rotazione delle ore di assemblea in modo che siano coinvolti tutti gli insegnanti. Un insegnante, a sua discrezione, può derogare alla turnazione anche se non trascorsi i tempi indicati dal presente articolo. Art.12) Segnalazione dell'assemblea L'assemblea di classe deve essere segnalata sul registro di classe dall'insegnante dell'ora. Inoltre i rappresentanti di classe devono tenere una documentazione aggiornata delle ore di lezione utilizzate durante l'anno per le assemblee di classe. Art.13) Recupero delle assemblee Le assemblee di classe non sono cumulabili e non è possibile recuperare le assemblee non fatte nei mesi precedenti. Art.14) Verbale Durante ogni assemblea di classe deve essere individuato da parte dei rappresentanti di classe un segretario che verbalizzi la seduta. Nei giorni successivi all'assemblea il verbale deve essere consegnato al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o a terzi incaricati. Parte IV - Comitato studentescoArt.15) Definizione Il comitato studentesco è uno spazio di confronto in orario curricolare di un massimo di due ore al mese, a cui possono partecipare solo le rappresentanze studentesche elette (di classe, d'istituto, di consulta provinciale). È organizzato dai rappresentanti d'istituto degli studenti. Art.16) Finalità Il comitato studentesco permette ai rappresentanti d'istituto e di consulta provinciale di esporre, attraverso i rappresentanti di classe, i loro progetti alle classi. Permette inoltre agli studenti di far pervenire ai rappresentanti d'istituto e di consulta attraverso i rappresentanti di classe le loro segnalazioni. Art.17) Flessibilità Le riunioni del comitato possono essere suddivise in un incontro dalla durata di due ore consecutive o in un incontro dalla durata di un'ora ciascuna per ogni mese. Art.18) Richiesta Solamente i rappresentanti d'istituto degli studenti e, in mancanza di questi, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori, possono indire un comitato studentesco. La richiesta deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico indicando data, ora e sede del comitato studentesco. La richiesta deve contenere i punti dell'ordine del giorno che possono essere decisi solo da chi ha il diritto a richiedere il comitato. Per definire i punti dell'ordine del giorno questi possono consultarsi con altri rappresentanti della scuola. Art.19) Partecipazione I soggetti che, secondo l'articolo 15, possono partecipare al comitato studentesco, sono esonerati dalle lezioni coincidenti con l'orario del comitato, fatta eccezione le ore in cui siano state fissate verifiche scritte. Tuttavia la partecipazione al comitato non è obbligatoria, nonostante vi sia il dovere morale di parteciparvi. Art.20) Controllo e partecipazione I rappresentanti d'istituto degli studenti hanno il compito di dirigere la riunione del comitato illustrando i punti all'ordine del giorno e devono verificare la presenza dei rappresentanti di classe e di consulta. Successivamente possono cercare di accertarsi del motivo di eventuali assenze. Art.21) Verbale Durante ogni comitato studentesco deve essere individuato da parte dei rappresentanti d'istituto un segretario che verbalizzi la seduta. Nei giorni successivi all'assemblea il verbale deve essere consegnato al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o a terzi incaricati, che lo renderanno disponibile per qualsiasi classe voglia consultarlo. I rappresentanti d'istituto possono inoltre richiedere che una copia del verbale venga automaticamente consegnata alle classi non presenti al comitato. Parte V - Assemblea d'istitutoArt.22) Definizione L'assemblea d'istituto è uno spazio di confronto libero che si sostituisce ad un'intera giornata di scuola. Possono parteciparvi tutti gli studenti dell'istituto e viene organizzata dai rappresentanti d'istituto. Le assemblee d'istituto possono essere destinate a spazi di discussione riguardanti la scuola o tematiche esterne ad esse, conferenze oppure momenti di relazione basati su attività sportive, rassegne artistiche o escursioni. Può essere inoltre proposto qualsiasi altro tipo modalità che i rappresentanti degli studenti dimostrino essere realizzabile e di interesse per gli studenti. Art.23) Organizzazione I rappresentanti degli studenti sono responsabili dell'organizzazione e della gestione delle assemblee d'istituto. I rappresentati degli studenti possono consultare chiunque ritengano utile per la realizzazione dell'assemblea e sono tenuti a comunicare le loro proposte al comitato studentesco. Successivamente sono tenuti a rendere noto alla scuola con un tempo di anticipo sufficiente alla realizzazione dell'assemblea, le modalità richieste e i mezzi necessari alla realizzazione. La scuola collabora con i rappresentanti degli studenti per l'organizzazione dei mezzi e per la promozione dell'assemblea secondo le indicazioni dei rappresentanti degli studenti. La scuola non può non concedere le assemblee d'istituto richieste dai rappresentanti degli studenti, tuttavia può proporre la modifica della modalità di assemblea richiesta qualora sia stato dimostrato l'impossibilità tecnica di realizzarla. Art.24) Richiesta del giorno di assemblea I rappresentanti degli studenti possono richiedere il giorno dell'assemblea d'istituto a loro scelta. La scuola può proporre lo spostamento di tale data per motivi organizzativi o per evitare la ripetizione eccessiva dell'assemblea d'istituto in determinati giorni della settimana. Tuttavia quando l'assemblea deve essere fissata necessariamente in una determinata data per ragioni organizzative il precedente criterio non va preso in considerazione Il numero di assemblee d'istituto massimo in un anno è di otto scandite secondo i mesi completi dell'anno scolastico. (ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio). Indicativamente le assemblee d'istituto devono essere fissate una volta al mese. Art.25) Flessibilità È possibile spostare liberamente un'assemblea d'istituto prevista per un determinato mese in un altro a patto che non venga superato il numero massimo di assemblee indicato dall'articolo 24. Art.26) Partecipazione La partecipazione alle assemblee d'istituto è libera e volontaria. Agli studenti non può essere imposta la partecipazione alle assemblee d'istituto (salvo i casi particolari degli articoli 28, 29 e 30) e non deve essere giustificata l'assenza. In corrispondenza con l'assemblea d'istituto le regolari lezioni sono sospese e non possono essere attivate iniziative al di fuori dell'assemblea d'istituto se non concordate in precedenza con i rappresentanti degli studenti. Art.27) Assemblee parallele È possibile organizzare contemporaneamente più modalità di assemblea parallele nella data dell'assemblea d'istituto. È compito dei rappresentanti degli studenti coordinarsi o coordinare terzi in modo da rendere funzionali tutte le modalità proposte in parallelo. Parte VI - Assemblee d'istituto particolariArt.28) Assemblea di corso In alternativa ad una assemblea d'istituto è possibile organizzare assemblee suddivise per gruppi di classi. Genericamente si utilizza la suddivisione per corsi anche se è consentito qualsiasi tipo di divisione, con il vincolo di non poter separare studenti della stessa classe. I gruppi di classi partecipano all'assemblea a turno. Ogni assemblea deve avere un responsabile, nominato dai rappresentanti d'istituto, che ha il compito di definire il tema e la modalità dell'assemblea consultando le classi coinvolte. Art.29) Calendario delle assemblee di corso I rappresentanti d'istituto, dopo aver definito la suddivisione dei gruppi per le assemblee di corso, definiscono un calendario delle assemblee sulla base degli spazi disponibili. Tutti i turni di assemblea devono avere la stessa durata. Gli studenti si devono recare al luogo dell'assemblea secondo il loro turno. Gli studenti che non sono in turno di assemblea svolgono lezione regolare. Art.30) Assemblea elettorale È obbligatorio destinare un'assemblea d'istituto, tra quelle programmate, al confronto tra i candidati alle elezioni dei rappresentanti d'istituto degli studenti e della Consulta provinciale. Tale assemblea deve essere fissata dopo il termine ultimo per la presentazione delle liste e almeno cinque giorni prima della data delle votazioni. L'assemblea deve essere a partecipazione obbligatoria e suddivisa in gruppi regolati da un calendario in maniera simile al calendario per le assemblee di corso spiegato nell'articolo 29. Il numero di gruppi in cui va suddiviso il totale degli studenti deve essere il minore possibile e in ogni modo non superiore a cinque. Tutti i turni devono avere la stessa durata. È compito della scuola, eventualmente aiutata dai rappresentanti d'istituto con nomina straordinaria, (nominati secondo gli articoli 39 e 40) organizzare l'assemblea secondo le indicazioni del presente articolo. Durante l'assemblea devono essere nominati due moderatori tra gli studenti non candidati che hanno il compito di regolare i tempi dell'assemblea dando ad ogni lista lo stesso spazio. La durata dell'assemblea deve essere regolata in modo da consentire a tutte le liste candidate (sia per i rappresentanti d'istituto che per quelli della Consulta) tempi sufficienti per l'esposizione del proprio programma e successivamente uno spazio per il confronto tra i candidati. Per definire la durata di tali spazi devono essere consultati i rappresentanti delle liste candidate. Art.31) Giornate "colorate" Sono definite come giornate "colorate" tutte quelle uscite organizzate dalla scuola coincidenti con la data dell'assemblea d'istituto. Il Dirigente Scolastico si interessa personalmente, o delega un insegnante, al fine di organizzare l'assemblea su richiesta dei rappresentanti degli studenti. La partecipazione degli studenti è libera, ma deve essere autorizzata dalla famiglia, se minorenni. Ai rappresentanti d'istituto è assegnato il compito di raccogliere le autorizzazione e le quote di partecipazione delle classi entro la data di scadenza indicata dalla scuola, inoltre sono tenuti a offrire ulteriore collaborazione con l'insegnante organizzatore dell'assemblea qualora questo lo richieda. I criteri di partecipazione sono gli stessi dell'articolo 26. Gli studenti possono altresì partecipare indipendentemente dal numero di adesioni della classe di appartenenza. Parte VII - Fondo AssembleaArt.32) Definizione Il fondo assemblea è una percentuale della quota d'iscrizione scolastica, fissata dal Consiglio d'istituto, riservata all'utilizzo da parte dei rappresentanti degli studenti per la programmazione di iniziative quali le assemblee d'istituto o altro ancora. Art.33) Utilizzi Il fondo assemblea può essere utilizzato solo per coprire spese che interessano la collettività degli studenti. Le spese possono essere relative l'assemblea d'istituto quali l'affitto di locali, l'acquisto di materiale per la realizzazione, la promozione o il compenso per eventuali ospiti. Non è possibile utilizzare il fondo assemblea per coprire spese a beneficio di un gruppo di studenti dall'identità nota. I rappresentanti degli studenti sono inoltre tenuti a riservare parte del fondo per la stampa del giornalino d'istituto in quantità congrua al numero di studenti della scuola. Parte VIII - Ulteriori diritti e doveri dei rappresentanti d'istituto degli studentiArt.34) Collaboratori dei rappresentanti d'istituto I rappresentanti d'istituto possono nominare fino a otto studenti cui delegare parte dei loro incarichi. Il criterio di scelta è a discrezione unicamente dei rappresentanti d'istituto. Dopo aver nominato gli studenti a cui affidare i vari incarichi i rappresentanti d'istituto sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico i loro nominativi. Il Dirigente Scolastico a sua volta informa della nomina i docenti delle classi di cui essi fanno parte. La nomina può essere revocata dai rappresentanti degli studenti in qualsiasi momento. Le altre componenti possono solo consigliare la revoca della nomina ai rappresentanti d'istituto segnalando eventuali negligenze. Art.35) Gruppi di lavoro in orario pomeridiano I rappresentanti d'istituto possono proporre la loro collaborazione alla direzione di gruppi di lavoro pomeridiani al fine di promuovere tale gruppo di fronte alla scuola. Possono inoltre chiedere la realizzazione di nuove attività pomeridiane presentando una relazione del progetto al Dirigente Scolastico. Possono infine chiedere liberamente spazi alla scuola per l'organizzazione di assemblee con tematiche riguardanti la scuola o collegate a punti di discussione degli spazi autogestiti al mattino (assemblea di classe, assemblea d'istituto, comitato studentesco) in orario pomeridiano, nonché la loro promozione. Art.36) Strumenti di supporto Ai rappresentanti d'istituto deve essere fornito uno spazio in cui custodire temporaneamente documenti raccolti dagli studenti. La scuola deve essere dotata in oltre di una cassetta con chiave in cui gli studenti possono inviare le loro segnalazioni. La chiave della cassetta deve essere consegnata ai rappresentanti d'istituto i quali la custodiscono fino alla fine dell'anno scolastico. Art.37) Sondaggi I rappresentanti degli studenti possono somministrare alle classi sondaggi e questionari informativi autorizzati dalla scuola, la quale provvederà allo loro distribuzione. Parte IX - Nomina straordinaria dei rappresentanti d'istitutoArt.38) Nomina temporanea I rappresentanti d'istituto degli studenti devono essere eletti ogni anno e sono in carica limitatamente all'anno scolastico in cui hanno vinto le elezioni. Il Dirigente scolastico è tenuto, tuttavia, all'inizio di ogni anno scolastico a incaricare temporaneamente fino a un massimo di quattro studenti che possono svolgere parte dei compiti dei rappresentanti d'istituto, fino a nuove elezioni. Art.39) Criteri della nomina temporanea Il Dirigente Scolastico conferisce la nomina temporanea agli studenti che nell'anno scolastico precedente sono stati eletti rappresentanti d'istituto e che frequentano ancora la scuola. Qualora questi non frequentino più, vengono nominati temporaneamente gli altri studenti che si sono candidati alla carica di rappresentante d'istituto nell'anno scolastico precedente. La nomina viene fatta seguendo l'ordine delle preferenze ottenute nelle ultime votazioni. Art.40) Ulteriori criteri di selezione Qualora con i criteri dell'articolo 39 non siano stati individuati quattro rappresentanti d'istituto temporanei il Dirigente Scolastico può decidere di nominare altri rappresentanti temporanei tra tutti gli studenti frequentanti l'istituto. In ogni modo devono essere nominati temporaneamente almeno due rappresentanti d'istituto degli studenti. Art.41) Diritti e doveri dei rappresentanti con nomina temporanea I rappresentanti temporanei non possono indire comitati studenteschi, ma possono richiedere al Dirigente Scolastico la realizzazione delle assemblee d'istituto fino alla data delle elezioni. I rappresentanti temporanei sono tenuti ad organizzare l'assemblea d'istituto di propaganda elettorale secondo i criteri dell'articolo 30. Qualora la data delle elezioni si presenti nel mese di novembre o dicembre i rappresentanti temporanei possono organizzare le assemblee d'istituto nei mesi precedenti tenendone almeno una da parte per l'assemblea elettorale. I rappresentanti di cui gli articoli 38, 39 e 40, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio d'Istituto, senza diritto di voto, fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. Parte X - Ulteriori diritti e doveri dei rappresentanti di classeArt.42) Certificazione programma svolto Solo i rappresentanti di classe possono firmare i verbali dei programmi didattici svolti dagli insegnanti nelle singole materie al termine dell'anno scolastico. I rappresentanti di classi sono inoltre tenuti a richiedere ai loro docenti una copia del verbale con un sufficiente tempo di anticipo, rispetto alla data in cui gli insegnanti sono tenuti a consegnare il verbale firmato presso la segreteria, in modo da poter effettuare consultazioni chiare e trasparenti con il resto della classe, prima di certificare da parte loro lo svolgimento del programma. Parte XI - Modifiche al presente regolamentoArt.43) Modalità di modifica Il presente Regolamento può essere modificato o integrato solo con l'approvazione sia della maggioranza qualificata (due terzi dei componenti) del Comitato Studentesco sia della maggioranza assoluta del Consiglio d'Istituto.
Espresso parere favorevole del Consiglio d'Istituto con voto unanime in data 29 maggio 2008.
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