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ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MARCONI
STATUTO
INDICE:
STATUTO
Capo 1: Generalità
Art.1 - Denominazione
È costituita l'Associazione "Amici del Marconi" con sede nel
Comune di Parma Via Costituente, 2.
Art.2 - Scopo
L'Associazione,apolitica e senza fini di lucro, ha per scopo di:
- mantenere
saldo il legame sorto tra coloro che hanno impartito o ricevuto una
formazione culturale scientifico-umanistica presso il Liceo
Scientifico. Marconi o che comunque in veste di genitori od
operatori ne hanno condiviso le finalità;
- promuovere
la divulgazione della cultura scientifico-umanistica intesa nella
sua più lata accezione, quale strumento indispensabile per
l'educazione della persona e per il progresso della società;
- compiere
ogni altra attività che, nello spirito dell'Associazione
stessa, giovi all'arricchimento spirituale e culturale, personale
e collettivo.
Art.3 - Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da
- beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- quote annuali degli associati;
- qualunque apporto e contributo conferito dai Soci e da terzi, quali, tra gli
altri, contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche,
della Comunità Europea, di Organismi internazionali,
donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi a terzi o
agli associati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento quali: feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo di promozione sociale.
I soci ed i loro aventi causa non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione e non possono ripetere i contributi versati,
né in caso di morte o di recesso o di esclusione, né
in caso di scioglimento dell'Associazione.
Art.4 - Durata
L'Associazione ha durata indeterminata. Oltre
che nei casi previsti dalla legge, essa può essere sciolta e
posta in liquidazione per iniziativa di almeno un terzo dei Soci in
regola con il versamento delle quote, approvata dall'assemblea con
la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto e col voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.5 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta
straordinaria determinerà le modalità della
liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
Una volta sciolta l'Associazione, il patrimonio sarà devoluto a
favore della collettività, per finalità culturali o
assistenziali.
Art.6 - Sede
L'Associazione ha sede presso gli edifici del Liceo Scientifico Guglielmo Marconi
sito in Parma, Via Costituente n. 2, ovvero in altro locale messo a
disposizione dal medesimo istituto.
Capo 2: Dei Soci
Art.7 - Qualità di Socio
Sono soci le persone fisiche maggiori di età che, condividendo gli
scopi dell'Associazione, sono state insegnanti o allievi o genitori
o collaboratori del Liceo Scientifico Marconi di Parma.
I soci si distinguono in:
- Fondatori, che hanno partecipato all'atto costitutivo ovvero che, non avendo
potuto intervenirvi, abbiano -entro il termine stabilito sull'avviso
di prima convocazione- dato per iscritto l'adesione
all'Associazione e versato la quota iniziale;
- Ordinari, che hanno aderito successivamente all'Associazione.
Art.8 - Libro dei Soci
Il libro dei soci è tenuto a cura del Consiglio di
Amministrazione ed è aggiornato dal segretario, il quale lo
terrà regolarmente aggiornato.
L'elenco dei soci fondatori è riportato nell'allegato A).
Art.9 - Adesione
L'ammissione di ogni nuovo socio è subordinata all'accettazione del
Consiglio di Amministrazione previa adesione per iscritto da parte
del richiedente allo Statuto. Le eventuali reiezioni devono essere
motivate.
Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'ammissione, verificherà
esclusivamente la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti
riportati al I comma del precedente art.7.
Art.10 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno il diritto di partecipare liberamente, su base
democratica, alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione,
accedendo elettivamente alle cariche sociali.
A fronte di tale partecipazione, gli associati hanno il dovere di
comportarsi nel rispetto dello spirito e degli scopi
dell'Associazione e delle norme codificate nel presente statuto.
Al fine di contribuire al perseguimento degli scopi associativi tutti,
agli associati è fatto obbligo di versare una quota
associativa annuale, determinata dal Consiglio di Amministrazione, e
fissata per il primo anno in Euro 10.
Art.11 - Recesso anticipato
Ogni Socio, fondatore o ordinario può, in ogni momento, recedere
volontariamente dall'Associazione a condizione che:
- sia in regola con il versamento delle quote sociali;
- ne manifesti l'intenzione con atto scritto indirizzato al Presidente.
Tutti i soci che non abbiano esplicitato la propria volontà di
recedere entro il 30 settembre dell'anno in corso, sono
considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al
versamento della quota sociale.
Art.12 - Decadenza ed esclusione
La qualità di socio si perde solo per gravi motivi. L'esclusione
viene deliberata dall'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea può dichiarare, su conforme parere del Collegio dei Probiviri,
l'esclusione del socio per comportamento contrastante con gli scopi
dell'Associazione o comunque persistenti violazioni degli obblighi
statutari, nonché per comportamenti che ledano il decoro ed il
prestigio dell'associazione.
Art.13 - Controversie sociali
Nel caso insorgano controversie tra i Soci o fra i Soci e gli Organi
dell'Associazione, la vertenza sarà deferita, per il
giudizio, al Collegio dei Probiviri che giudicherà senza
formalità di rito e secondo i requisiti ai sensi del
successivo articolo 27.
Capo 3: Degli organi
Art.14 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.
Sono organi ausiliari dell'Associazione:
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
La carica rivestita in un organo ausiliario non è cumulabile con
altro mandato associativo.
Art.15 - Composizione e convocazione dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci, fondatori ed ordinari
in regola con gli obblighi sociali.
Si riunisce in via ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio nonché in via straordinaria, ogni qualvolta
l'abbia convocata il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Deve, inoltre, essere convocata su motivata richiesta presentata al
Presidente (o a chi ne fa le veci) da almeno un decimo degli
associati in regola con gli obblighi sociali.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora
della seduta, deve essere fatto recapitare via e- mail , o per
posta o faxal domicilio del socio, quale risulta dal libro
dei soci, con un preavviso minimo di cinque giorni liberi.
All'assemblea devono sempre essere invitati, se non siano già soci, sia il
Preside "pro-tempore" dell'Istituto, sia il Presidente del
Consiglio di Istituto; essi possono intervenire con voto consultivo.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di
legge e di statuto.
Art.16 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci
Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria gli atti di indirizzo
dell'Attività dell'Associazione ed in particolare:
- la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri;
- l'approvazione del bilancio;
- la formulazione delle linee generali del programma annuale, da attuare
a cura del Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale esclusione del socio.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e
dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla
devoluzione del patrimonio.
Art.17 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci
Le sedute dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, sono valide,
in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli
associati.
In seconda convocazione, che deve tenersi a distanza di almeno 24 ore
dalla prima, è sufficiente qualunque numero di presenti,
tranne nei casi di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto,
o di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del
patrimonio; in questi casi è necessaria rispettivamente
la presenza di almeno la metà più uno dei soci , per i
casi di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto, e di
almeno quattro quinti degli aventi diritto, per il caso di
scioglimento dell'Associazione e di conseguente devoluzione del
patrimonio.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni
riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e relativa
devoluzione del patrimonio residuo,la modifica dell'atto
costitutivo o dello statuto, che devono essere adottate con il voto
favorevole di almeno il 70% dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente
devoluzione del patrimonio, occorre l'iniziativa di almeno un
terzo dei Soci in regola con il versamento delle quote,
l'approvazione dall'assemblea con la presenza di almeno quattro
quinti degli aventi diritto ed il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati
La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente in carica, o in caso
di sua assenza o impedimento al Vice Presidente o, mancando anche
quest'ultimo, al membro più anziano di età fra i
componenti del Consiglio di Amministrazione presenti.
La prima adunanza, e la successiva, quando non sia in carica il
Consiglio di Amministrazione, sono presiedute dal componente più
anziano di età fra i presenti.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario del Consiglio di
Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal membro più
giovane di età fra i presenti.
Art.18 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal
Vice Presidente e da altri 5 membri.
I 7 componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei Soci a
scrutinio segreto, con voto limitato a 3 nomi, tra i soci
dell'associazione.
Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica oltre
la scadenza del mandato fino a quando l'Assemblea non abbia
provveduto a nominare i nuovi.
I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica
quando abbiano perso, per qualunque ragione, la qualifica di Socio.
In caso di dimissioni volontarie dal Consiglio di Amministrazione, il
dimissionario continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del
sostituto.
La sostituzione "medio tempore" comporta che il surrogante completi
il mandato del surrogato.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con il
preavviso, anche telefonico, di almeno tre giorni liberi, contenente
l'ordine del giorno, luogo, data e ora della seduta; le sue sedute
sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. Nelle votazioni, in caso
di parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne
fa le veci.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono sempre essere
invitati, se non già componenti, sia il Preside "pro
tempore" dell'Istituto, sia il Presidente in carica del Consiglio
di Istituto.
Essi possono intervenire con voto consultivo.
Art.19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Sono competenza del Consiglio di Amministrazione:
- la convocazione, in seduta ordinaria e straordinaria, dell'Assemblea
dei Soci;
- l'istruttoria degli affari di competenza dell'Assemblea, con le debite
illustrazioni e proposte;
- la definizione del programma operativo annuale e la sua realizzazione;
- la fissazione della misura annua della quota associativa;
- la redazione della proposta di bilancio da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci;
- la gestione dei fondi per la stretta attuazione degli scopi statutari;
- l'assunzione di tutte le iniziative ritenute utili all'Associazione in coerenza
con gli scopi statutari;
- l'ammissione di nuovi soci;
- la formulazione delle proposte di modificazione dello statuto.
Il Consiglio di Amministrazione nomina, oltre al Presidente e al Vice
Presidente, il tesoriere ed il segretario.
Quando, per qualunque causa, venga a cessare dalla carica un componente del
Consiglio di Amministrazione, il Presidente provvede alla
surrogazione con il primo dei non eletti come risulta dall'ultima
elezione. Nel caso in cui non risultino candidati non eletti o quelli
risultanti rinuncino, il Presidente provvede, entro il termine di un
mese, a promuovere l'elezione del sostituto.
A cura del Consiglio di Amministrazione, devono essere tenuti il Libro
dei Soci, il registro-verbale dell'Assemblea ed il registro-verbale
del Consiglio di Amministrazione.
Art.20 - Nomina del Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto a scrutinio segreto
dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno; la seduta è
presieduta provvisoriamente dal componente più anziano di età
e nelle prime due votazioni occorre la maggioranza assoluta dei
componenti. Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
dei voti. In caso di parità di voti prevale il più
anziano di età.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletto.
In caso di cessazione anticipata, il Vice Presidente o, in mancanza, il
componente più anziano di età provvede, entro il
termine di un mese, a promuovere la nomina del nuovo Presidente.
Art.21 - Attribuzioni del Presidente
Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Associazione;
- sottoscrivere tutti gli atti dell'Associazione,
- convocare il Consiglio di Amministrazione e formulare l'ordine del giorno
delle sue adunanze;
- presiedere le sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di
Amministrazione;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi collegiali,
- assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle altre disposizioni
vigenti.
Art.22 - Sostituzioni del Presidente
In caso di assenza o impedimento del Presidente nonché quando
egli sia cessato, per qualunque ragione, dalla carica, le funzioni di
Presidente sono svolte temporaneamente dal Vice Presidente o, in
subordine, dal componente più anziano di età del
Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione
subito dopo la nomina del Presidente e con la medesima procedura.
Art.23 - Segretario e Tesoriere
Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo
seno e partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione con il compito di curare la verbalizzazione delle
sedute medesime.
In sua assenza, le sue funzioni sono svolte dal più giovane dei
presenti.
Il Tesoriere, anch'egli nominato dal Consiglio di Amministrazione nel
suo seno, sovrintende a tutti gli aspetti contabili ed all'utilizzo
dei fondi di bilancio.
Art.24 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti
Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed è
nominato dall'Assemblea fra i Soci aventi particolare preparazione
in materia amministrativo-contabile, ovvero anche tra non-soci.
La votazione è tenuta a scrutinio segreto, con voto limitato a
tre nomi.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Art.25 - Funzionamento ed attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina, nel suo seno, il Presidente
che convoca e presiede le riunioni.
Le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti.
Spetta al Collegio dei Revisori esaminare la proposta di bilancio
predisposta dal Consiglio di Amministrazione, riferendone con
specifica relazione all'Assemblea, a cui deve essere sottoposta per
l'approvazione, nella prima successiva adunanza ordinaria.
Il Collegio per verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture
contabili, può esaminare gli atti contabili e può
verificare la situazione di cassa, riferendone periodicamente
all'Assemblea dei Soci.
A cura del Presidente deve essere tenuto il registro-verbale del Collegio.
Art.26 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è
nominato dall'Assemblea fra i Soci aventi particolare preparazione
giuridica.
La votazione è tenuta a scrutinio segreto, con voto limitato a
tre nomi.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica sei anni e
sono rieleggibili.
Art.27 - Funzionamento ed attribuzioni del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri nomina, nel suo seno, il Presidente, che
convoca e presiede le riunioni.
Le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti.
Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere ogni controversia che -ai sensi
del precedente articolo 13 - ad esso sia deferita da un socio o da un
organo sociale.
Il Collegio dei Probiviri può altresì valutare di propria
iniziativa eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o
dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso
al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea.
Il Collegio giudica secondo equità e rimette il proprio lodo al
Presidente dell'Associazione per l'esecuzione.
Capo 4: Dell'Amministrazione
Art.28 - Finanziamento
Il normale funzionamento dell'Associazione è assicurato dai
Soci con il versamento della quota annuale.
La quota associativa deve essere versata nella misura, nei tempi e con
le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Art.29 - Morosità
La morosità del socio è dichiarata dal Consiglio di
Amministrazione, previa formale diffida del Socio inadempiente. Essa
comporta, in caso di mancato adempimento alla diffida,la
decadenza dalla qualità di Socio.
Art.30 - Esercizio e contabilità
L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile e si chiude il 31 dicembre.
Entro tale data dovrà essere predisposto, sulla base delle direttive
deliberate dall'Assemblea, il programma per l'anno successivo e
dovrà essere fissata la misura della quota associativa.
Entro il 31 marzo di ogni anno, deve essere predisposto -dal Consiglio di
Amministrazione- e successivamente presentato al Collegio dei
Revisori ed all'Assemblea, il bilancio consuntivo relativo
all'esercizio finanziario precedente.
Per la contabilizzazione di tutta l'attività
dell'Associazione si seguono le norme vigenti.
Art.31 - Tesoreria
Il servizio di tesoreria e cassa dell'Associazione sarà
affidato al Tesoriere dell'Istituto sede dell'Associazione o
comunque ad un Istituto di credito idoneo, previa convenzione da
approvarsi all'Assemblea dei Soci.
Art.32 - Gratuità del mandato
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite: devono essere
rimborsate le spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio di
Amministrazione e possono essere retribuiti gli incarichi speciali
conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Capo 5: Disposizioni transitorie e finali
Art.33 - Prima convocazione e costituzione dell'Associazione
Per la costituzione dell'Assemblea, si farà luogo alla
convocazione dell'Assemblea di tutti i Soci Fondatori, da riunirsi
con inviti fatti recapitare per lettera, tramite il servizio postale,
dal Preside dell'Istituto.
L'Assemblea, sotto la Presidenza del Decano fra i Soci presenti, dopo
l'approvazione del presente statuto, procederà alla nomina
delle cariche sociali, nonché alla formulazione delle linee
generali del programma di attività per l'anno in corso e per
quello successivo.
Art.34 - Quota iniziale
I Soci Fondatori dell'Associazione conferiranno la quota iniziale
capitaria di euro 15.
Art.35 - Riconoscimento dell'Associazione
La conversione in Associazione riconosciuta è equivalente ad una
modificazione statutaria.
Art.36 - Rinvio generale
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni
dettate dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di
associazionismo di promozione sociale.
Inviare a tecnici@lmarconi.pr.it un messaggio
di posta elettronica, specificando come oggetto "sito web", contenente domande o
commenti su questo sito Web.
Copyright © 2003-2004 Liceo Scientifico G. Marconi di Parma
Aggiornato il: 15 settembre 2004
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